STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

ARCHIVIO BERGAMASCO. CENTRO STUDI E RICERCHE

 

 

Capo I

COSTITUZIONE E SEDE

 

 

Art. 1

Costituzione

 

   È costituita in Bergamo dal 27 novembre 1979 una libera associazione culturale denominata “Archivio Bergamasco. Centro studi e ricerche”.

   La durata della associazione è illimitata.

 

 

Art. 2

Sede

 

   L’associazione ha sede presso la Civica Biblioteca “Angelo Mai”, Piazza vecchia 15, Bergamo.

   Concessione, modalità e tempi dell’utilizzo della sede sono regolati da apposita convenzione tra Comune di Bergamo e associazione.

 

 

Capo II

SCOPI, MEZZI E PATRIMONIO

 

 Art. 3

Scopi societari

 

               Scopi dell’associazione sono:

a)   Promuovere, condurre e sostenere ricerche in ambito storico;

b)      valorizzare i fondi archivistici e le raccolte documentarie pertinenti alla storia di Bergamo e del suo territorio;

c)      divulgare la conoscenza della storia, delle tradizioni, del patrimonio culturale, archivistico, artistico e ambientale di Bergamo e provincia.

   Nel perseguimento dei suoi scopi, l’associazione collabora con il Ministero per i beni e le Attività culturali, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Bergamo e il Comune di Bergamo, con gli Uffici scolastici regionale e provinciale, con enti locali, università, biblioteche, archivi, istituti, associazioni, nazionali e stranieri, al fine anche di potenziare competenze, scambi di informazioni, possibilità di ricerca.

 

 

Art. 4

Mezzi per il perseguimento degli scopi societari

 

               Sono mezzi per il perseguimento degli scopi societari:

a)   la rivista “Quaderni di Archivio Bergamasco”;

b)      le pubblicazioni di carattere storico-documentario, edite in proprio o in collaborazione con altri enti;

c)      l’organizzazione di convegni, corsi, seminari, conferenze, mostre;

d)      la realizzazione di strumenti di ricerca e di divulgazione mediante l’utilizzo delle moderne tecnologie;

e)      la promozione della formazione nelle discipline storiche di docenti e studenti attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento;

f)        l’elaborazione di materiali didattici;

g)      la formazione e la cura di una biblioteca specialistica, la cui gestione è stabilita con un apposito regolamento;

h)      la creazione di commissioni di studio e di ricerca che possono avvalersi anche di collaboratori non soci.

 

 

Art. 5

Patrimonio

 

   L’associazione non ha fini di lucro. Entrate e proventi sono destinati al recupero delle spese e degli oneri, nonché al finanziamento delle iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi societari.

   Le attività sociali, comprese quelle svolte nell’esercizio di cariche sociali, sono condotte dai soci a titolo gratuito.

   Le spese sostenute dai soci nell’esercizio di attività deliberate dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea dei soci possono essere rimborsate solo nel caso in cui il rimborso sia stato preventivamente autorizzato.

   Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote sociali annuali, da offerte, donazioni e lasciti, dai beni posseduti e dai proventi derivati da pubblicazioni e manifestazioni.

         L’entità delle quote sociali è stabilita dall’Assemblea dei soci.

     

 

Capo III

SOCI

 

  Art.  6

Norma generale

 

         Fanno parte dell’associazione soci ordinari e soci onorari. Il loro numero è illimitato.

   L’ adesione all’associazione implica per tutti i soci l’accettazione dello Statuto.

 

 

Art. 7

Soci ordinari

 

   Sono soci ordinari persone che operano nel campo della ricerca storica, archivistica e delle discipline umanistiche, che condividono gli scopi societari e che collaborano fattivamente, mettendo a disposizione le loro capacità ed esperienze, per la realizzazione dei programmi dell’associazione.

   La cooptazione dei soci avviene per deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

   Tutti i soci hanno facoltà di indicare al Consiglio direttivo nominativi di persone da proporre per la cooptazione.

   Si decade da socio per dimissioni; per esclusione, comunicata con lettera, in caso di inadempienza del versamento della quota sociale per due anni consecutivi; per deliberazione del Consiglio direttivo, comunicata con lettera raccomandata, nel caso di comportamenti del socio che abbiano recato danno morale o materiale all’associazione. Il socio, in caso di esclusione a seguito di deliberazione del Consiglio direttivo, può ricorrere al giudizio definitivo del Collegio dei probiviri.

   Il socio è tenuto a versare la quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno; il socio che non versa la quota entro la data stabilita perde i diritti associativi per quell’anno, senza per questo essere esonerato dal versamento della quota stessa.

   È escluso dal pagamento della prima annualità il socio di nuova cooptazione.

 

 

Art. 8

Soci onorari

 

   Sono soci onorari persone o enti che si sono resi benemeriti per il sostegno economico dato o per il lavoro volontario svolto a favore dell’associazione.

   La nomina di socio onorario avviene per deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

   I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota sociale e possono partecipare all’Assemblea dei soci con voto consultivo.

  Gli enti sono rappresentati nell’Assemblea dei soci da un delegato, il cui nominativo è notificato al Presidente con lettera.

 

 

Art. 9

Volontari

 

   L’associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, può avvalersi delle prestazioni volontarie di persone non soci. L’affidamento di incarichi e di compiti a persone non soci avviene con deliberazione del Consiglio direttivo. Il Presidente ne dà comunicazione all’Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

 

 

Capo IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 10

Norma generale

 

   Sono organi permanenti dell’associazione l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Revisore dei conti

   È  organo pro tempore dell’associazione il Collegio dei probiviri

     

 

Art. 11

Assemblea dei soci

 

   L’Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari aventi diritto, vale a dire in regola con il versamento della quota annuale, e dei soci onorari che vi partecipano con voto consultivo.

   È  convocata dal Presidente mediante avviso scritto, che può avvenire per posta ordinaria, per fax, per posta elettronica, almeno sette giorni prima della seduta.

   È  valida in prima convocazione se presente la maggioranza dei soci aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto.

   In caso di impossibilità a partecipare, il socio può delegare un altro socio avente diritto con delega scritta.

   L’Assemblea può essere convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno un quarto  dei soci aventi diritto.

   È  presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un delegato membro del Consiglio direttivo.

   Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e di previsione.

   Le deliberazioni dell’Assemblea sono verbalizzate in un apposito registro tenuto dal segretario nominato dal Presidente.

 

         L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria per:

a)      eleggere con distinte votazioni il Presidente, il Consiglio direttivo e il Revisore dei conti;

b)      approvare il bilancio consuntivo e la relazione finale del Presidente;

c)      approvare il bilancio di previsione e la relazione programmatica del Presidente;

d)      stabilire l’entità della quota sociale per i soci ordinari;

e)      deliberare la costituzione di commissioni come previste all’art. 4;

f)        formulare proposte in merito ai programmi dell’associazione;

g)      esprimere valutazioni sull’attività del Consiglio direttivo.

 

      L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

a)      eleggere il Collegio dei probiviri;

b)      deliberare modifiche dello Statuto, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto;

c)      deliberare su questioni istituzionali o patrimoniali che rivestono carattere di eccezionalità;

d)      sciogliere l’associazione ai sensi dell’art. 16.

 

Art. 12

Presidente

 

               Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

               È il legale rappresentante dell’associazione.

 

               Sono compiti del Presidente:

a)      convocare l’Assemblea dei soci nelle forme e tempi stabiliti all’art. 11;

b)      presiedere l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo;

c)      predisporre, con il concorso del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo e la relazione finale da presentare all’Assemblea per l’approvazione;

d)      predisporre, con il concorso del Consiglio direttivo, il bilancio di previsione e la relazione programmatica da presentare all’Assemblea per l’approvazione;

e)      sovrintendere con il Consiglio direttivo all’attività dell’associazione;

f)        coordinare il comitato di redazione della rivista “Quaderni di Archivio Bergamasco”;

 

 

Art. 13

Consiglio direttivo

 

   Il Consiglio direttivo è costituito da cinque membri: il Presidente e quattro soci eletti dall’Assemblea. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

         È convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio.

         Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri.

         Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo almeno tre volte all’anno.

   Un membro del Consiglio direttivo, nominato dal Presidente con funzioni di segretario, verbalizza del deliberazioni del Consiglio.

 

         Sono compiti del Consiglio direttivo:

a)      affiancare il Presidente nell’esercizio di coordinamento delle attività dell’associazione

b)      concorrere con il Presidente nella predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione e delle relazioni che li accompagnano;

c)      deliberare le attività dell’associazione;

d)      deliberare il rimborso di spese sostenute  dai soci nell’esercizio delle attività sociali;

e)      curare la conservazione del patrimonio sociale;

f)        nominare i membri del Comitato di redazione della rivista “Quaderni di Archivio Bergamasco” in un numero non superiore a cinque;

g)      proporre all’Assemblea nominativi di persone da cooptare come nuovi soci sia ordinari sia onorari;

h)      deliberare l’esclusione di soci ai sensi dell’art. 7.

 

 

Art. 14

Revisore dei conti

 

   Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea dei soci. Non può essere membro del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e può essere rieleggibile.

   Vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’associazione e controlla le risultanze del bilancio consuntivo.

 

Art. 15

Collegio dei probiviri

 

   Il Collegio dei probiviri, composto di tre soci,  è eletto dall’Assemblea dei soci a dirimere eventuali controversie insorte nei rapporti tra uno o più soci e l’associazione o tra soci stessi.

   Non possono fare parte del Collegio dei probiviri i membri del Consiglio direttivo né il revisore dei conti.

   Nella deliberazione di elezione l’Assemblea fissa i limiti e le finalità del mandato conferito al Collegio nonché i tempi entro i quali il Collegio deve esprimersi.

   Le decisioni del Collegio sono inappellabili fatte salve le garanzie di Legge.

 

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 16

 

   L’eventuale scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

               In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo sarà devoluto a enti o istituti operanti nel campo della ricerca storica o culturale indicati dall’Assemblea dei soci.

               L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

               Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

           

 

     

            Bergamo, 20 febbraio 2009

           

            Registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 3 marzo 2009